Art. 31.
(Affari pendenti).

      1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede secondo le seguenti modalità:

          a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti

 

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penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

          b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni specializzate del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

          c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.